(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 29 aprile 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Contributi a favore delle persone  disabili  per  l'installazione  di
                              ascensori 
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo straordinario in conto capitale nella  misura  massima  di
100.000 euro per far fronte alle spese  necessarie  all'installazione
di ascensori in ambito di interventi edilizi avviati e  non  ultimati
alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  su  strutture
private, poste sul territorio regionale, di proprieta' o  gestite  da
Associazioni  di  volontariato  onlus  aventi  finalita'  sociale  di
assistenza psicologica ed educativa extra-domiciliare a  soggetti  in
condizioni di disabilita'. 
  2. Il contributo  di  cui  al  comma  1  e'  cumulabile  con  altre
contribuzioni o incentivi  o  detrazioni  fiscali  aventi  la  stessa
finalita' per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico ed e'
concesso con procedimento  a  sportello  previsto  dall'articolo  36,
comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso). 
  3. La domanda e' presentata dal legale rappresentante  della  onlus
al  Servizio  edilizia  della  Direzione   centrale   infrastrutture,
mobilita', pianificazione  territoriale,  lavori  pubblici,  edilizia
entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge
corredata  della  documentazione   attestante   il   possesso   delle
condizioni indicate al comma 1. 
  4. Il Servizio edilizia,  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
della domanda, avvia il procedimento di  concessione,  determinazione
ed erogazione del contributo di cui al comma 1 con le modalita' e  le
tempistiche previste, ove compatibili, dagli articoli 8, 9, 10  e  11
del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione  n.
217, del 30 luglio 2009, previsto dall'articolo 10, comma  39,  della
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009). 
  5.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo straordinario in conto capitale nella misura  massima  del
50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per far fronte alle
spese necessarie per l'installazione di un  ascensore  in  condominio
privato ai titolari delle  domande  presentate  a  fronte  del  bando
emanato nel 2006 ai sensi dell'articolo 5, commi da 16  a  21,  della
legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), gia'
inserite in graduatoria e non finanziate per carenza di  stanziamento
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,  presentano
le seguenti condizioni: 
  a) che i lavori e i  costi  per  la  realizzazione  dell'intervento
siano  stati  deliberati  dall'assemblea  condominiale   secondo   le
modalita' e le maggioranze previste dalla disciplina vigente; 
  b) che i lavori non siano ancora iniziati; 
  c) che,  diversamente  dalle  condizioni  possedute  alla  data  di
presentazione della domanda a fronte del bando emanato nel 2006,  nel
condominio  risultino  regolarmente  residenti  e  abitanti  soggetti
portatori di  handicap  in  situazioni  di  gravita'  secondo  quanto
disposto dall' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
104 (Legge  quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate). 
  6. Il contributo  di  cui  al  comma  5  e'  cumulabile  con  altre
contribuzioni o incentivi  o  detrazioni  fiscali  aventi  la  stessa
finalita' per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico ed e'
concesso con procedimento  a  sportello  previsto  dall'articolo  36,
comma 4, della legge regionale n. 7/2000. 
  7. La domanda del contributo straordinario di cui  al  comma  5  e'
presentata dall'amministratore del condominio  al  Servizio  edilizia
della Direzione centrale  infrastrutture,  mobilita',  pianificazione
territoriale,  lavori  pubblici,   edilizia   entro   trenta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,   corredata   della
documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dalle
lettere a), b) e c), di cui al citato comma 5. 
  8. Il Servizio edilizia,  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
della domanda, avvia il procedimento di  concessione,  determinazione
ed erogazione del contributo di cui al comma 5 con le modalita' e  le
tempistiche previste, ove compatibili, dagli articoli 8, 9, 10  e  11
del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione  n.
217/2009, previsto dall' articolo 10, comma 39, della legge regionale
n. 17/2008. 
  9. Sono abrogate le disposizioni dei commi 20,  21,  22,  23  e  24
dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27  (Legge
finanziaria 2015).